"DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO"
Articolo
1
1.
Il trattamento economico spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art.
69 della Costituzione per garantire
il libero svolgimento del mandato è regolato dalla presente legge ed è
costituito dall’indennità parlamentare, comprensiva anche del rimborso di spese
di segreteria e di rappresentanza, e dalla diaria, corrisposte per quote
mensili.
Articolo
2
1.
Entro il trentuno luglio, gli Uffici di Presidenza delle due Camere
determinano, per l’anno solare successivo, l'ammontare dell’indennità
parlamentare, in misura tale che la quota mensile di essa non superi l’ottanta per cento della dodicesima
parte del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con
funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate e
comunque l’ammontare dell’indennità parlamentare corrisposta nell’anno solare
precedente maggiorata del tasso d’inflazione programmata.
2.
Ai membri del Parlamento spetta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno
a Roma, una diaria pari alla trentesima parte del venti per cento dell’indennità parlamentare, come
determinata ai sensi del comma precedente, in ragione di ogni giorno di
presenza alle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni.
Articolo
3
1.
La corresponsione dell’indennità parlamentare è incompatibile: con i redditi da
lavoro dipendente, autonomo, d’impresa o di capitale; con assegni o indennità
medaglie o gettoni di presenza comunque
derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da
Enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di
pubblici servizi, da enti privati ad azionariato
statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni,
le Province ed i Comuni; con stipendi, pensioni assegni o indennità derivanti
da rapporti di lavoro pubblico o privato; con indennità per partecipazione a
Commissioni giudicatrici di concorso, a Commissioni di studio e a Commissioni
d'inchiesta.
Articolo
4
1.
I lavoratori dipendenti, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati
d'ufficio in aspettativa
senza assegni per tutta la durata del mandato parlamentare.
2.
Parimenti il trattamento pensionistico è sospeso nei confronti dei titolari,
che siano eletti deputati o senatori, e viene
ripristinato con gli adeguamenti nel frattempo maturati alla cessazione dal
mandato parlamentare.
3.
E’ data facoltà ai membri del parlamento, titolari di redditi da lavoro
autonomo, d’impresa o da capitale, di rinunciare all’indennità parlamentare per
continuare a percepire i redditi predetti.
4.
Qualora il loro trattamento netto di attività
derivante da stipendio o da pensione, esclusi gli assegni familiari, risulti
superiore all'ammontare dell'indennità parlamentare di cui all’art. 2, secondo
comma, della presente legge, al netto dei contributi per
5.
Il dipendente collocato in aspettativa
per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso,
conseguire promozioni o aumenti di stipendio se non per anzianità.
6.
Il periodo trascorso in aspettativa
per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività
di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera,
dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del superamento del
periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a
futuri concorsi; è computato ai fini pensionistici se non ha dato luogo a
liquidazione di trattamento pensionistico a carico della Cassa di previdenza
per i parlamentari della Repubblica.
Articolo
5
2.
La diaria ed il rimborso delle spese di trasferta, previsto dall’art. 2, ultimo
comma della presente legge, sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli
effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione
dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad
altri Enti, o a qualsiasi altro effetto.
Articolo
6
1.
Per i trasferimenti sul territorio nazionale
i membri del Parlamento usufruiscono di tessere personali per la
libera circolazione sulle reti autostradale e ferroviaria, nonché sui servizi
di trasporto automobilistico, marittimo ed aereo in concessione.
Articolo
7
1.
Nessun altro emolumento, indennità, assegno, retribuzione o rimborso spese,
anche in forma forfetaria, può
essere corrisposto ai membri del Parlamento.
Articolo
8
1.
Sono abrogati: la legge 9 agosto 1948, n.
1102; gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, legge 31 ottobre 1965, n. 1261; l’art.
88, 1° e 2° comma, T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ed
ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
Articolo
9
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.