"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO"

 

Articolo 1

1. Il trattamento economico spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolato dalla presente legge ed è costituito dall’indennità parlamentare, comprensiva anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e dalla diaria, corrisposte per quote mensili.

 

Articolo 2

1. Entro il trentuno luglio, gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano, per l’anno solare successivo, l'ammontare dell’indennità parlamentare, in misura tale che la quota mensile di essa non superi l’ottanta per cento della dodicesima parte del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate e comunque l’ammontare dell’indennità parlamentare corrisposta nell’anno solare precedente maggiorata del tasso d’inflazione programmata.

2. Ai membri del Parlamento spetta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, una diaria pari alla trentesima parte del venti per cento dell’indennità parlamentare, come determinata ai sensi del comma precedente, in ragione di ogni giorno di presenza alle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni.

3. In caso di missioni fuori dalla sede abituale e per conto del Parlamento, spetta al Parlamentare il rimborso delle spese di trasferta secondo quanto previsto per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

 

Articolo 3

1. La corresponsione dell’indennità parlamentare è incompatibile: con i redditi da lavoro dipendente, autonomo, d’impresa o di capitale; con assegni o indennità medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati ad azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni; con stipendi, pensioni assegni o indennità derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato; con indennità per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorso, a Commissioni di studio e a Commissioni d'inchiesta.

 

Articolo 4

1. I lavoratori dipendenti, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato parlamentare.

2. Parimenti il trattamento pensionistico è sospeso nei confronti dei titolari, che siano eletti deputati o senatori, e viene ripristinato con gli adeguamenti nel frattempo maturati alla cessazione dal mandato parlamentare.

3. E’ data facoltà ai membri del parlamento, titolari di redditi da lavoro autonomo, d’impresa o da capitale, di rinunciare all’indennità parlamentare per continuare a percepire i redditi predetti.

4. Qualora il loro trattamento netto di attività derivante da stipendio o da pensione, esclusi gli assegni familiari, risulti superiore all'ammontare dell'indennità parlamentare di cui all’art. 2, secondo comma, della presente legge, al netto dei contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e le imposte, a ciascun parlamentare è corrisposta, dalla Camera cui appartengono, la parte eccedente dello stipendio o della pensione, fino alla concorrenza della dodicesima parte del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

5. Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni o aumenti di stipendio se non per anzianità.

6. Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi; è computato ai fini pensionistici se non ha dato luogo a liquidazione di trattamento pensionistico a carico della Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica.

 

Articolo 5

1. L'indennità parlamentare prevista dalla presente legge, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, è soggetta alle imposte previste per i redditi da lavoro dipendente.

2. La diaria ed il rimborso delle spese di trasferta, previsto dall’art. 2, ultimo comma della presente legge, sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri Enti, o a qualsiasi altro effetto.

3. L'indennità parlamentare e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate.

 

Articolo 6

1. Per i trasferimenti sul territorio nazionale i membri del Parlamento usufruiscono di tessere personali per la libera circolazione sulle reti autostradale e ferroviaria, nonché sui servizi di trasporto automobilistico, marittimo ed aereo in concessione.

 

Articolo 7

1. Nessun altro emolumento, indennità, assegno, retribuzione o rimborso spese, anche in forma forfetaria, può essere corrisposto ai membri del Parlamento.

 

Articolo 8

1. Sono abrogati: la legge 9 agosto 1948, n. 1102; gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, legge 31 ottobre 1965, n. 1261; l’art. 88, 1° e 2° comma, T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

 

Articolo 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

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